Art. 2.

      1. Il comma 10 dell'articolo 26 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:

      «10. L'operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori, sanzionatori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a 200.000 euro».